Asso Installatori

Associazione di imprese che operano nel settore delle installazioni di impianti audio, luci e video per eventi e concerti.

Chi Siamo

Siamo un’associazione di imprese che operano nel meraviglioso settore delle installazioni di impianti audio, luci e video per eventi e concerti.

La nostra professione, conosciuta come “Service audio luci”, richiede una gamma di competenze tecniche variegate che non sempre sono presenti all’interno delle singole realtà aziendali. Per questo motivo, l’associazione si impegna a favorire la collaborazione tra le imprese, organizzando incontri con colleghi referenziati attraverso cene e meeting che nutrono relazioni proficue.

I nostri membri si trovano distribuiti su tutto il territorio nazionale; così, le partnership tra associati si rafforzano durante collaborazioni in contesti lontani dalle rispettive sedi, creando sinergie preziose.

L’associazione fornisce supporto agli associati riguardo alle normative vigenti nei settori elettrico, strutturale, fiscale e legale, oltre a offrire assistenza tecnica grazie alla partecipazione attiva dei nostri esperti, sempre pronti a proporre soluzioni efficaci a eventuali problematiche.

Per qualsiasi quesito tecnico o questione urgente, gli associati possono contattare la chat WhatsApp dedicata in qualsiasi momento. Nello spirito di collaborazione che ci contraddistingue, i colleghi si impegnano con entusiasmo ad offrire informazioni e sostegno senza alcun costo.

Entrare a far parte della nostra associazione significa unirsi in un sistema coeso; implica condivisione e unione anche nella lotta contro l’abusivismo sempre più presente nel nostro settore.

L’associazione lavora con passione per promuovere valori di solidarietà e professionalità.

Lotta all'abusivismo

In qualità di professionisti del settore, profondamente radicati nella normativa vigente (in particolare il DM 37/08), ci impegniamo attivamente nella lotta all’abusivismo. Tale fenomeno, oltre a compromettere la sicurezza collettiva, costituisce una grave forma di concorrenza sleale nei confronti di coloro che operano nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti.

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Azioni concrete

Azioni legali

Abbiamo presentato formali denunce nei confronti di funzionari pubblici responsabili dell’autorizzazione di eventi organizzati in violazione delle normative vigenti. In particolare, ci siamo concentrati su quei casi in cui gli impianti sono stati realizzati da soggetti sprovvisti delle necessarie abilitazioni professionali.

Risultati conseguiti

Grazie al nostro costante impegno, siamo riusciti a bloccare numerosi eventi non conformi, tutelando così la sicurezza del pubblico e salvaguardando il prestigio della nostra professione. I responsabili di tali violazioni sono stati sottoposti alle sanzioni previste dalla legge.

Fondamento giuridico

Le nostre azioni si sono sempre basate su un solido quadro normativo, facendo riferimento a recenti pronunce giurisprudenziali che confermano la responsabilità civile e penale delle amministrazioni pubbliche che autorizzano eventi in violazione delle norme di sicurezza.

Un appello alle istituzioni

È fondamentale che le amministrazioni pubbliche acquisiscano una maggiore consapevolezza delle proprie responsabilità in materia di sicurezza degli eventi. Ignorare le normative vigenti non solo espone il pubblico a gravi rischi, ma costituisce anche un reato.

Riferimenti normativi

Chi si occupa dell’installazione di impianti audio, luci e video in spazi pubblici come service è obbligato, in base al D.M. 37/08, a rilasciare una dichiarazione di conformità dell’installazione.
 
Per il corretto funzionamento delle apparecchiature audio e luci utilizzate da questi particolari fornitori, è indispensabile predisporre l’installazione delle linee e dei quadri elettrici necessari alla distribuzione e utilizzo dell’energia. Questi ultimi devono rispettare la specifica abilitazione statale prevista dalla lettera A del D.M. 37/08.
 
Inoltre, per tali installazioni audio luci e video è necessario posizionare dispositivi elettronici di vario genere, per la quale serve l’abilitazione statale specificata dalla lettera B del D.M. 37/08.
 
il Decreto 22 febbraio 1996, n. 26 riassunto nella Lettera Circolare Prot. n. 1212 del 23 marzo 2009 del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha chiarito in particolare l’obbligo di Dichiarazione di Conformità per gli impianti elettrici temporanei come quelli spesso usati per manifestazioni, anche se non soggetti all’obbligo di progetto, ai sensi del D.M. 37/2008.
 
A ciò si aggiunge quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 22 luglio 2014 e dalla successiva Circolare n. 35 del 24 dicembre 2014 del Ministero del Lavoro, secondo cui le operazioni di montaggio e smontaggio di strutture temporanee, comprese quelle dotate di impianti audio, luci e scenotecnici per eventi musicali, cinematografici, teatrali o di intrattenimento, devono essere considerate “cantieri temporanei”.
 
L’articolo 3, comma 2 del D.M. 37/08 stabilisce che il responsabile tecnico deve essere un membro interno all’impresa installatrice e indicato nella visura camerale. L’utilizzo di figure fittizie costituisce reato penale.
 
Di recente, una sentenza del Tribunale di Torino (n. 3528/2023) ha confermato che l’esercizio dell’attività di installazione senza le abilitazioni previste dal D.M. 37/08 rappresenta esercizio abusivo della professione, punibile secondo l’articolo 348 del codice penale.
 
La giurisprudenza sottolinea costantemente che l’abusivismo professionale si configura anche con un singolo atto tipico, indipendentemente dalla continuità dell’attività o da eventuali benefici economici.
 
Va inoltre rimarcato che la mancanza dei requisiti richiesti dal D.M. 37/08 può compromettere la validità della copertura assicurativa che per gli appalti pubblici è stabilita dal Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023), che richiede che l’esecutore dei lavori stipuli una polizza che copra i danni all’opera, agli impianti, alle strutture preesistenti e la responsabilità civile verso terzi. Per gli appalti di servizi e forniture, è obbligatoria anche una polizza RC per danni causati a impianti e terzi. Per i progettisti e verificatori interni, l’obbligo è a carico della stazione appaltante. 
 
La sentenza n. 3951 del 13 marzo 2012 pronunciata dalla Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha ribadito che l’affidamento dell’organizzazione di un evento pubblico a un’associazione o agenzia esterna non esonera il Comune dalle responsabilità in materia di sicurezza. Rimane infatti compito del Comune garantire la tutela della sicurezza di partecipanti e spettatori durante gli eventi nei suoi spazi. Questa responsabilità è cruciale sia per garantire la sicurezza pubblica sia per preservare una leale concorrenza tra le imprese.
 
Per informazioni tecniche generali e per contatti con la rete formativa nazionale:
 
Ing. Antimo Di Donato (Na)
 
Iscritto all’Albo dell’ordine degli ingegneri della Provincia di Napoli al n° b350,
Iscritto al numero NA00350I3110B dei professionisti dei vigili del fuoco di Napoli,
Iscritto al numero 9361 dell’ente nazionale dei tecnici competenti in acustica.
 
Contatto: +39 347/7672340 (Non referente per le pratiche legali).
 
I referenti tecnici dell’associazione disponibili per consulenze alle amministrazioni comunali, da non confondere con gli associati, sono collocati nelle seguenti città: Torino, Asti, Cuneo, Varese, Bergamo, Mantova, Parma, Reggio Emilia, Vicenza, Udine, Ferrara, Bologna, Parma, Viterbo, Roma, Salerno, Caserta, Potenza, Napoli, Taranto, Palermo.
 
Per le pratiche di carattere legale: segnalazioni@pec.assoinstallatori.it
 
Per informazioni di carattere generico: info@assoinstallatori.it
 
Presidenza 2025: Leandro Frencia (To)
 
 

Fac Simile Visura Camerale

Conclusioni

La lotta all’abusivismo è una battaglia che portiamo avanti con determinazione, consapevoli del nostro ruolo di garanti della sicurezza e della qualità dei servizi offerti. Continueremo a vigilare e a intervenire con prontezza ogni qualvolta venga meno il rispetto delle leggi.

Requisiti per l'Iscrizione

Per far parte della nostra associazione, la tua azienda deve:

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